chi siamo
Re.Te. nacque nei primi anni ottanta con l’idea di mettere in rete, lo stesso nome della ONG, le competenze tecniche di singole persone e di enti per costruire iniziative di solidarietà e cooperazione, per far fronte ai gravi problemi presenti nel “Sud” del mondo.
Con le prime esperienze di solidarietà internazionale, si constatava che spesso le tecnologie in uso nel “Sud” del mondo erano quelle prodotte al “Nord”, che grandi erano le difficoltà ad operare interventi di manutenzione e riparazione, che carente risultava la formazione professionale.
Nacque come Rete di Tecnici che operavano nell’industria e nella formazione professionale e tecnica, e che mettevano a servizio della cooperazione le proprie esperienze e competenze.
Con il primo progetto si realizzò la sistemazione e la riorganizzazione dell'officina centrale di manutenzione dei mezzi pubblici della città di Managua, con corsi di formazione per operai e tecnici, con la costruzione di un nuovo capannone con carroponte, la realizzazione d’impianti elettrico e d’aria compressa.
L’esperienza di più di 20 anni di cooperazione ha portato oggi l’associazione ad ampliare la propria azione ed estenderla al settore agricolo, ambientale, sanitario, con progetti importanti nei quali la formazione risulta essere un elemento sempre presente.
Gli interventi sono guidati da una particolare attenzione all’affermazione dei diritti umani, allo sviluppo dell'occupazione, alla qualità e all’utilità sociale della produzione e dei servizi, alla salvaguardia dell'ambiente e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
CARTA DEI PRINCIPI di RE.TE
La Carta è una illustrazione delle norme e dei valori che contraddistinguono l’Associazione RE.TE. ONG e regolamentano il comportamento dei propri organi dirigenti, dei singoli soci e dei volontari. Essa è ispirata alla “Carta dei Valori’’ della Federazione COCIS, di cui RE.TE. fa parte e ne condivide i contenuti. E’ redatta ad integrazione ed in armonia con le disposizioni presenti nel proprio statuto.
Assieme allo Statuto dell’Associazione, essa ha valore vincolante e deve essere condivisa, sia dagli organi dirigenti, dai soci, dai volontari, sia da coloro che stabiliscono un contratto di collaborazione con l’Associazione. Pertanto, chi chiede di aderire all’Associazione ne deve condividere i contenuti.
La Carta può essere modificata solo dall’Assemblea dei soci, su proposta della maggioranza del CdA o di almeno 1/3 dei soci, con delibera scritta.
In approfondimento dell’ articolo 1 dello Statuto dell’Associazione, si precisa che l’acronimo “RE.TE.” significa ‘’ REDISTRIBUIRE TECNOLOGIA ’’
Si sottolinea inoltre che l’acronimo RE.TE ha anche un valore simbolico di ‘’ RETE di Associazioni per la Solidarietà e la Cooperazione Internazionale ‘’
LA VISIONE
I VALORI
LE FINALITA’
I valori che esprimiamo nel presente documento costituiscono il fondamento della nostra visione della cooperazione e dello sviluppo, ovvero rappresentano la base del nostro lavoro, in Italia e nei Paesi in cui operiamo.
Essi sono basati sui principi di solidarietà, cooperazione, non violenza, giustizia sociale, democrazia e più nello specifico:
Diffondere nelle proprie iniziative la pace, la non violenza e la democrazia partecipata come valori irrinunciabili per una nuova convivenza fra i popoli, in ottemperanza all’art. 11 della nostra Costituzione che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali
Promuovere in ogni area la democrazia partecipativa sia nelle scelte operative sia in quelle di politica locale, ponendo particolare attenzione nel rispetto dei diritti umani.
Perseguire condizioni di pari opportunità tra popoli, generi e culture nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità, realizzando interventi diretti a rimuovere le cause dell’emarginazione sociale ed economica.
Opporsi alla mercificazione della società e del mondo per una economia solidale, del consumo responsabile, dello sviluppo del settore del privato sociale, delle cooperative e delle associazioni di cooperazione internazionale e di volontariato al di fuori della logica di mercato per una più equa distribuzione delle risorse mondiali.
Combattere ogni situazione di sfruttamento sessuale, lavorativo e militare dei minori e ogni pratica lesiva dell’integrità fisica e morale delle donne e di tutti gli esseri umani
Salvaguardare l’ambiente, in termini di flora, fauna e risorse naturali, promuovendo azioni di cooperazione ecologicamente e socialmente sostenibili
Promuovere iniziative di Turismo Responsabile e di Ecoturismo, nel rispetto delle culture e dell’ambiente dei Paesi del Sud del Mondo dove sono in atto progetti di sviluppo sostenibile.
Affermare l’importanza data all’istruzione, all’educazione ed alla formazione professionale intesi come strumenti universali ed irrinunciabili di crescita personale e sociale.
Intervenire sul rapporto tra uomo e tecnologia favorendo azioni mirate nel rispetto dell’ambiente e dei saperi legati a culture tradizionali
Promuovere azioni di sensibilizzazione per la costruzione di un’Europa aperta, equa e attenta alla giustizia sociale, attraverso la collaborazione con ONG e associazioni europee.
Impegnarsi per un movimento di riforma dell’ONU e delle istituzioni finanziarie internazionali.
Sostenere la biodiversità culturale, quale vero patrimonio dell’umanità, ricordando che i popoli nei diversi contesti hanno sviluppato diverse risposte alle domande della vita
Lottare contro le cause dell’emigrazione e le politiche di rifiuto degli immigrati, per il sostegno di una civiltà multietnica ed multiculturale, per il rispetto dei diritti civili e di cittadinanza nei paesi di origine e in quelli di immigrazione, promuovendo un ruolo attivo degli immigrati nella cooperazione.
Intendiamo, infine, applicare questi principi di democraticità sia internamente sia esternamente, conservando, nelle scelte politiche, strategiche e progettuali, la caratteristica assembleare come spazio di riflessione comune nelle nostre sedi, in Italia e all’estero.
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 1 - Nello spirito della Costituzione Repubblicana ed in base agli art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita una associazione culturale che assume la denominazione di ‘’Associazione di tecnici per la solidarietà e cooperazione internazionale RE.TE ‘’ siglabile in RE.TE.
Art. 2 – L’Associazione ha sede in Torino, Via Moretta 24. La sua durata è a tempo indeterminato.
Art. 3 – L’Associazione è un organismo non governativo senza fini di lucro ed in ogni caso non dipendente né direttamente né indirettamente da enti aventi finalità di lucro, che opera nel campo della cooperazione internazionale ad ha per scopo di:
Promuovere fra le comunità umane l’evoluzione verso i più alti livelli di convivenza e di libertà laddove le diverse forme di cultura e di sviluppo ne rendono difficile la realizzazione, operando secondo i principi della solidarietà tra gli uomini, della lotta unitaria e internazionalista verso le cause che impediscono tale fine.
Promuovere, in questo spirito, una collaborazione attiva al processo di sviluppo umano nel quale sono impiegati tutti i popoli.
Art. 4 – Le iniziative per il conseguimento dello scopo consistono:
Nel realizzare attività di solidarietà e cooperazione con i paesi in via di sviluppo nel settore tecnico industriale con capacità d’intervento a livello di progettazione, formazione professionale e assistenza tecnica in particolare nei settore: meccanico, elettromeccanico, telecomunicazioni, informatica, tecnologia e chimica di trasformazione.
Nel coinvolgere e collaborare con organismi internazionali, enti pubblici nazionali e locali, privati anche appartenenti al movimento cooperativo per perseguire le finalità suddette
Nel promuovere relazioni fra gli ambienti intellettuali e produttivi italiani e di altri paesi soprattutto quelli meno sviluppati
Nel promuovere e favorire lo studio delle società e delle culture, nelle aree geografiche, nei paesi, in cui agiscono gli operatori volontari, dei rapporti con la società e la cultura italiana ed europea, attraverso la conoscenza e l’approfondimento delle esperienze attuate anche dagli operatori stessi
Nel sostenere gli operatori volontari che intendano svolgere la loro attività professionale nei paesi in via di sviluppo, i quali verranno scelti dal consiglio d’amministrazione in base alla loro adesione allo scopo sociale ed alle loro capacità di realizzarlo concretamente
Informare e formare sui meccanismi economici e culturali di interdipendenza tra i paesi e sensibilizzare ai problemi derivanti dagli squilibri che esistono nelle relazioni tra i popoli e le nazioni
In ogni altra iniziativa che, secondo le necessità di tempo e di luogo, sarà ritenuta dagli organi dell’associazione conforme allo scopo della stessa e adeguata al suo conseguimento.
Art. 5 – Il patrimonio è indivisibile ed è costituito da:
dalle quote degli associati
dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della associazione
dai contributi volontari degli associati
da donazioni e lasciti e da qualsiasi altra oblazione, erogazione, sussidio o contributo, statale, privato e di qualsiasi altra fonte.
Art. 6 - Il numero degli associati è illimitato: all’associazione possono aderire i cittadini italiani o stranieri che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano interessati al programma ed agli scopo dell’associazione.
Art. 7 - L’assemblea ordinaria dei soci stabilisce annualmente la quota che deve essere versata dagli associati.
Art. 8 – Per essere ammessi in qualità di associato, è necessario presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione, il quale delibera inappellabilmente sulla adesione o no.
Art. 9 – L’associato che intende dimettersi deve darne comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione, mediante lettera raccomandata.
Essa ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
Art. 10 – L’esclusione dell’associato viene deliberata dal C.d.A. e si ha per i seguenti motivi:
quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni dell’assemblea dei soci
quando, in qualunque momento e modo, arrechi danni morali o materiali all’associazione
quando non sia in regola con la quota almeno trenata giorni prima dell’assemblea generale annuale
L’associato può ricorrere all’assemblea ordinaria dei soci, che decide nella sua prima riunione, inappellabilmente, a semplice maggioranza.
Gli associati dimissionari od esclusi, così come gli eredi dell’associato defunto, non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Essi non possono ripetere i contributi versati, ne richiedere resa dei conti, apposizione di sigilli o formazione di inventari..
Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con l’associazione, è quello indicato nel libro dei soci all’atto della prima iscrizione; ogni successiva variazione dovrà essere comunicata dal socio interessato a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano al segretario del C.d.A.
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Art. 11 – Gli associati non rispondono delle obbligazioni sociali, ma sono unicamente tenuti ad effettuare il pagamento della quota.
Art. 12 – Gli organi dell’associazione sono:
il consiglio di amministrazione
l’assemblea generale dei soci
Art. 13 – Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Sia quelle ordinarie che quelle straordinarie sono convocate dal Presidente del C.d.A., mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno dieci giorni prima dell’assemblea stessa, al domicilio risultante dal libero dei soci. Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
Art. 14 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.A... In caso di sua assenza, od impedimento l’assemblea nomina il suo presidente.
Art. 15 – Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dalla assemblea. In caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assunte da un notaio.
Art. 16 – L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno entro il 31 marzo. Esamina e decide su:
l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
le direttive di azione che l’associazione deve intraprendere nell’anno
c la nomina delle cariche sociali
Art. 17 – L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda convocazione può aver luogo un’ora dopo la prima.
Art. 18 – L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’associazione e devoluzione del patrimonio. Le deliberazioni non sono valide se non sono prese con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Art. 19 – Ciascun associato ha diritto di assistere e partecipare all’assemblea .
Ogni associato ha diritto ad un voto.
Art. 20 – Gli associati possono farsi rappresentare nell’assemblea, a mezzo di un altro associato. La rappresentanza deve essere conferita con delega scritta. Nessun associato potrà avere più di un mandato.
Art. 21 – Le deliberazioni dell’assemblea debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed essere trascritte nel libro delle deliberazioni dell’assemblea.
Art. 22 – L’associazione è gestita e amministrato da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di cinque ad un massimo di nove membri. Ad ogni rinnovo dell’organo di gestione e amministrazione l’assemblea di volta in volta deve stabilire il numero dei membri.
Art. 23 – La nomina del consiglio di amministrazione spetta all’assemblea ordinaria dei soci, con maggioranza espressa da due terzi degli aventi diritto. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di revoca di un amministrazione, l’assemblea ordinaria provvede immediatamente alla sostituzione. In caso di morte o di dimissione, provvede l’assemblea ordinaria nella sua prima adunanza.
Art. 24 – Il consiglio di amministrazione sceglie fra i suoi membri un Presidente e un Vice-Presidente. In caso di assenza o d’impedimento del Presidente le sua funzioni vengono assunte temporaneamente dal Vice-Presidente. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente e comunque ogni due mesi. Nelle riunioni del consiglio, il Presidente è assistito da un segretario scelta dal consiglio fra i suoi membri, il quale ha il compito di redigere il verbale della seduto di cui al successivo art. 25.
Art. 25 – Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Di ogni riunione viene redatto il relativo verbale che deve essere firmato dal Presidente e dal segretario, o da un altro degli amministratori intervenuti.
Art. 26 – Al consiglio di amministrazione spettano la gestione, l’amministrazione e la direzione dell’associazione; il consiglio ne darà relazione annualmente alla assemblea generale dei soci. Il consiglio è investito di tutte le facoltà più ampie per l’ordinaria e straordinaria amministrazione: ad esso è deferito tutto quanto non sia espressamente riservato dal presente statuto all’assemblea generale dei soci. Il consiglio può nominare procuratori, stabilendone i poteri nell’ambito della ordinaria amministrazione. Il consiglio procede pure alla nomina di eventuali dipendenti dell’associazione, determinandone la retribuzione.
Art. 27 – Possono far parte del consiglio di amministrazione i soci fondatori e gli associati che hanno maturato cinque anni di anzianità di iscrizione; possono farne parte associati che hanno un’anzianità di iscrizione minore a cinque e comunque non meno di tre se deliberati con almeno due terzi dei soci.
Art. 28 – La firma sociale e la rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione che potrà delegare con procure speciali o generali a terzi la rappresentanza, ferma restando la sua responsabilità interna per l’operato del delegato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente. Chi esercita la rappresentanza dell’associazione spendendone il nome nei confronti dei terzi, ha l’onere di fornire documentazione delle delibere interne del consiglio autorizzative. Nei confronti dei terzi l’esercizio del potere di rappresentanza, si reputa sempre legittimo, salva la responsabilità, personale ed interna verso l’ente e verso gli associati, del rappresentante per eventuali violazioni del presente statuto, e per aver agito in assenza di delibera del consiglio, qualora non sussistesse il requisito dell’urgenza. I fatti di cui sopra in ogni caso non potranno mai inficiare la validità e/o l’efficacia erga omnes degli atti posti in essere dai legali rappresentanti o dai loro delegati, ma daranno luogo semplicemente ad azione interna di responsabilità.
Art. 29 – La gestione dell’associazione è controllata da tre soci nominati revisore dei conti ogni triennio dall’assemblea generale e rieleggibili. Essi controlleranno la contabilità e l’esattezza del bilancio, stendendone per iscritto le loro conclusioni che saranno comunicate all’assemblea generale riunita per l’esame e l’approvazione del bilancio.
Art. 30 – In caso di scioglimento volontario l’assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, e ne determinerà i poteri.
Art. 31 – In caso di scioglimento, i beni che restano, dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti in conformità della deliberazione dell’assemblea che ha stabilito lo scioglimento. Nei limiti del possibile, i beni saranno devoluti a favore di altre opere, aventi fini ed oggetto analoghi a quelli della presente associazione.
Art. 32 – Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nel codice civile.
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